Convenzione
per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere
umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione
sui diritti dell’uomo e la biomedicina
Consiglio
d’Europa (1996)
PREAMBOLO A
Gli Stati membri dei Consiglio
d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della
presente Convenzione,
Considerando la Dichiarazione
universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerando la Convenzione
di tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del
4 novembre 1950;
Considerando la Carta sociale
europea del 18 ottobre 1961;
Considerando il Patto Internazionale
sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti
economici, sociali e culturali dei 16 dicembre 1966;
Considerando la Convenzione
per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati a carattere
personale del 28 gennaio 1981;
Considerando anche la Convenzione
relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989;
Considerando che lo scopo
del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta
fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è
la tutela e lo sviluppo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;
Consapevoli dei rapidi
sviluppi della biologia e della medicina;
Convinti della necessità
di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza
alla specie umana e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità;
Consapevoli delle azioni
che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio
della biologia e della medicina;
Affermando che i progressi
della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio
delle generazioni presenti e future;
Sottolineando la necessità
di una cooperazione internazionale affinché l’Umanità tutta
intera possa beneficiare dell’apporto della biologia e della medicina;
Riconoscendo l’importanza
di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione
della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;
Desiderosi di ricordare
a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità;
Prendendo in considerazione
i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione
1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica;
Decisi a prendere, nel
campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie
a garantire la dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà
fondamentali della persona;
Si sono accordati su ciò
che segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente
Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella
sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione,
il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà
fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
Ogni Parte prende nel suo
diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 2
Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere
umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della
scienza.
Articolo 3
Accesso equo alle cure sanitarie
Le Parti prendono, tenuto
conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate
in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione,
un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.
Articolo 4
Obblighi professionali e
regole di condotta
Ogni intervento nel campo
della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto
delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto
delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.
CAPITOLO II
CONSENSO
Articolo 5
Regola generale
Un intervento nel campo
della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto
una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e
sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata
può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo 6
Protezione delle persone
che non hanno la capacità di dare consenso
Sotto riserva degli articoli
17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona
che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio
della stessa.
Quando, secondo la legge,
un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo
non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante,
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
Il parere di un minore
è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante,
in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
Allorquando, secondo la
legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia
o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad
un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione
del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un
organo designato dalla legge.
La persona interessata
deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
Il rappresentante, l’autorità,
la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse
condizioni, l’informazione menzionata all’art. 5.
L’autorizzazione menzionata
ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse
della persona interessata.
Articolo 7
Tutela delle persone che
soffrono di un disturbo mentale
La persona che soffre di
un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio
consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo
se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente
pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione
previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo
e le vie di ricorso.
Articolo 8
Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione
di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere
ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento
medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.
Articolo 9
Desideri precedentemente
espressi
I desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che,
al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione.
CAPITOLO III
VITA PRIVATA E DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE
Articolo 10
Vita privata e diritto all’informazione
Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni
relative alla propria salute.
Ogni persona ha il diritto
di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia,
la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.
A titolo eccezionale, la
legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni
all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.
CAPITOLO IV
GENOMA UMANO
Articolo 11
Non discriminazione
Ogni forma di discriminazione
nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è
vietata.
Articolo 12
Tests genetici predittivi
Non si potrà procedere
a dei tests predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare
il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia
di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a
una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva
di una consulenza genetica appropriata.
Articolo 13
Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha come
obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso
che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente
se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.
Articolo 14
Non selezione dei sesso
L’utilizzazione delle tecniche
di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere
il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria
legata al sesso.
CAPITOLO V
RICERCA SCIENTIFICA
Articolo 15
Regola generale
La ricerca scientifica
nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto
riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni
giuridiche che assicurano la protezione dell’essere umano.
Articolo 16
Tutela delle persone che
si prestano ad una ricerca
Nessuna ricerca può
essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non
siano riunite:
1. non esiste metodo
alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile,
2. i rischi che può
correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali
della ricerca,
3. il progetto di ricerca
è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto
di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi
compresa una valutazione dell’importanza dell’obiettivo della ricerca,
nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità
sul piano etico,
4. la persona che si presta
ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste
dalla legge per la sua tutela,
5. il consenso di cui all’art.
5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato
messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere
liberamente ritirato.
Articolo 17
Tutela delle persone che
non hanno la capacità di consentire ad una ricerca
1. Una ricerca non può
essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’articolo
5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti
siano riunite:
a. le condizioni enunciate
all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte;
b. i risultati attesi dalla
ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute;
c. la ricerca non può
effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi;
d. l’autorizzazione prevista
all’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e
e. la persona non vi oppone
rifiuto.
2. A titolo eccezionale
e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i
risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della
persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea
(1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni
supplementari seguenti sono riunite:
a. la ricerca ha per oggetto
di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica
dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all’ottenimento,
a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata
o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della
medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,
b. la ricerca non presenta
per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.
Articolo 18
Ricerca sugli embrioni in
vitro
1. Quando la ricerca sugli
embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione
adeguata all’embrione.
La costituzione di embrioni
umani a fini di ricerca è vietata.
CAPITOLO VI
PRELIEVO DI ORGANI E
DI TESSUTI DA DONATORI VIVENTI A FINI DI TRAPIANTO
Articolo 19
Regola generale
1. Il prelievo di organi
o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un
donatore
vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché
non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta
né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.
2. Il consenso di cui all’articolo
5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia
davanti a un organo ufficiale.
Articolo 20
Tutela delle persone incapaci
di consentire al prelievo d’organo
1. Nessun prelievo d’organo
o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la
capacità di consentire conformemente all’art. 5.
2. A titolo eccezionale
e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti
rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire
può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:
a. non si dispone di un
donatore compatibile che gode della capacità di consentire,
b. il ricevente è
un fratello o una sorella del donatore,
c. la donazione deve essere
di natura tale da preservare la vita del ricevente,
d. l’autorizzazione prevista
ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specificamente e
per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente,
e. il donatore potenziale
non oppone rifiuto.
CAPITOLO VII
DIVIETO DEL PROFITTO
E UTILIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL CORPO UMANO
Articolo 21
Divieto dei profitto
Il corpo umano e le sue
parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Articolo 22
Utilizzo di una parte del
corpo umano prelevato
Allorquando una parte del
corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa
non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello
per cui è stata prelevata in conformità alle procedure di
informazione e di consenso appropriate.
CAPITOLO VIII
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DELLA CONVENZIONE
Articolo 23
Violazione dei diritti o
principi
Le Parti assicurano una
tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a
breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo 24
Risarcimento per danno ingiusto
La persona che ha subito
un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo
indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla
legge.
Articolo 25
Sanzioni
Le Parti prevedono delle
sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della
presente Convenzione.
CAPITOLO IX
RELAZIONE FRA LA PRESENTE
CONVENZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 26
Restrizione all’esercizio
dei diritti
1. L’esercizio dei diritti
e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono
essere oggetto di altre restrizioni all’infuori di quelle che, previste
dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni
penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti
e libertà altrui.
2. Le restrizioni di cui
all’alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13,
14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Articolo 27
Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni
della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante
pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela
più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della
medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.
CAPITOLO X
DIBATTITO PUBBLICO
Articolo 28
Dibattito pubblico
Le Parti di cui alla presente
Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo
della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico
appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali,
economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni
siano oggetto di consultazioni appropriate.
CAPITOLO XI
INTERPRETAZIONE E SEGUITO
DELLA CONVENZIONE
Articolo 29
Interpretazione della Convenzione
La Corte europea dei diritti
dell’uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga
davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche
che concernono l’interpretazione della presente Convenzione su richiesta:
– del Governo di una Parte,
dopo averne informato le altre Parti,
– del Comitato istituito
dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle
Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza
dei due terzi dei voti espressi.
Articolo 30
Rapporti sull’applicazione
della Convenzione
Ogni Parte fornirà,
su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le spiegazioni
richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura
l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.
CAPITOLO XII
PROTOCOLLI
Articolo 31
Protocolli
Dei Protocolli possono
essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista
di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente
Convenzione.
I Protocolli sono aperti
alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica,
accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare
o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente
ratificato accettato o approvato la Convenzione.
CAPITOLO XIII
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
Articolo 32
Emendamenti alla Convenzione
1. I compiti affidati al
«Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati
dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato
a questo fine dal Comitato dei Ministri.
2. Senza pregiudizio delle
disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio
d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che
non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare
in seno al Comitato allorché questo adempie ai compiti affidati
dalla presente Convenzione, e dispone di un voto.
3. Ogni Stato menzionato
all’articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle
disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione,
può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità
europea non è Parte, essa può designare un osservatore presso
il Comitato.
4. Al fine di tenere conto
degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto
di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo
la sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potrà
determinare.
5. Ogni proposta di emendamenti
alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di emendamenti
a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei
Ministri, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa
e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio d’Europa,
alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato
invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle
disposizioni dell’articolo 34.
6. Il Comitato esamina
la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa
dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone
il testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all’approvazione
del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è
comunicato alle Parti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua
approvazione.
7. Ogni emendamento entrerà
in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale
cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa,
avranno informato il Segretario Generale che essi l’hanno accettato.
Per ogni Parte che l’avrà
accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la
data alla quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario Generale
della sua accettazione.
CAPITOLO XIV
CLAUSOLE FINALI
Articolo 33
Firma, ratifica ed entrata
in vigore
1. La presente Convenzione
è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli
Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità
europea.
2. La presente Convenzione
sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti
di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti
almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il
loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle
disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Firmatario
che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla
Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del
suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 34
Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore
della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro
del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione
presa con la maggioranza prevista all’articolo 20, alinea d) dello Statuto
del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti
degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente,
la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue
la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento
di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 35
Applicazione territoriale
1. Ogni Firmatario può,
al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di ratifica,
di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori
ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato
può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del
suo strumento di adesione.
2. Ogni Parte può,
in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente
Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di
cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa è
stata abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore riguardo
a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un
periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da
parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta
in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata,
per ciò che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione,
da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà
effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di
tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 36
Riserve
1. Ogni Stato e la Comunità
europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto
di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui
una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme
a questa disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate
ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa
conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della
legge pertinente.
3. Ogni Parte che estende
l’applicazione della presente Convenzione a un territorio designato da
una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo
35 può, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente
alle disposizioni dei paragrafi precedenti.
4. Ogni Parte che ha formulato
la riserva prevista nel presente articolo può ritirarla a mezzo
di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario
Generale.
Articolo 37
(Denuncia)
1. Ogni Parte può,
in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone
una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La notifica avrà
effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di
tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 38
Notifiche
Il Segretario Generale
del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio,
alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni
altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata
in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33
o 34;
d) ogni emendamento o protocollo
adottato conformemente all’articolo 32, e la data alla quale questo emendamento
o protocollo entra in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata
in virtù delle disposizioni dell’articolo 35;
f) ogni riserva e ogni
revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell’articolo
36;
g) ogni altro atto, notifica
o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione.
In fede di ciò,
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la
presente Convenzione.
Redatto a................
il.................. in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente
fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà
copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio
d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno
partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato
ad aderire alla presente Convenzione.
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